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D.Lvo 13/01/2003 n. 362. Il presente Decreto non si applica a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonchè dall'esercizio di cave. 3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonchè dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4. Note all'art. 3: - Il Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 reca: "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Articolo 4 (Classificazione delle discariche) 1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: a) discarica per rifiuti inerti b) discarica per rifiuti non pericolosi c) discarica per rifiuti pericolosi. Articolo 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia. 3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio. 4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea. Note all'art. 5: - Per il Decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 22, così recita: "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazio- 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti. c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani d) la stima degli oneri finanziari e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale. 9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati. 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia uti lizzato combustibile da rifiuti b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33 c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti." Articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica) 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti; a) rifiuti allo stato liquido b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al Decreto legislativo n. 22 del 1997 c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1% d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5% e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al Decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219 f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al Decreto legislativo n. 22 del 1997 g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 h) materiale specifico a rischio di cui al Decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto ri- i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore)> 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007. 2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7. Note all'art. 6: -Per il Decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato I, così recita: "Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 "Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo : sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. Note. |
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